Skip to content
Contattaci
Assistenza
Documenti
Sviluppi normativi in tema di energia rinnovabile

Sviluppi normativi in tema di energia rinnovabile

Panoramica sull'impatto delle diverse regolamentazioni tecniche riguardanti gli apparecchi e la progettazione impiantistica nel settore della climatizzazione.

Il processo di transizione energetica avviato dall’Europa, la spinta verso l'energia rinnovabile unita alla crisi energetica che si è scatenata negli ultimi mesi, hanno contribuito in modo significativo a ripensare e rivedere le strategie energetiche, economiche e ambientali dell’intera zona europea.

Proprio in questi mesi, secondo i programmi normativi nazionali e comunitari, dovevano essere emanate diverse regolamentazioni tecniche che impattavano sugli apparecchi e sulla progettazione impiantistica del settore della climatizzazione che, come noto, è uno dei settori più energivori.

La loro emanazione segna oggi un passo di arresto, utile ai legislatori per ripensare e riformulare determinate prese di posizione strategiche sui temi energetici. Ma possiamo fin da ora traguardare alcuni loro contenuti, che ci possono fornire una sintetica panoramica sull’impatto che ci potremo aspettare sulla nostra attività, una volta pubblicati.

Cerchiamo quindi di fornire un quadro d’insieme relativamente agli sviluppi delle normative che impattano o impatteranno sui prodotti per la climatizzazione e sulla progettazione impiantistica:


repubblica-italiana.svgDecreto Legislativo 199/2021 - Attuazione Direttiva (UE) 2018/2001 – Direttiva RED

Gli Allegati III e IV di questo Decreto, che è entrato in vigore il 13 dicembre 2021, contengono le principali novità che riguardano gli impianti di climatizzazione. L’Allegato III infatti ha introdotto una nuova soglia di quota rinnovabile da utilizzare negli impianti di climatizzazione a servizio di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, in vigore dal 13 giugno 2022. Lo stesso Allegato, inoltre, ha introdotto un nuovo metodo di verifica del rispetto dell’integrazione di energie rinnovabili dell’impianto, in caso di impossibilità di raggiungimento della quota minima prevista al capoverso precedente.

L’Allegato IV invece si dedica ai requisiti minimi per gli impianti che possono accedere agli incentivi. E qui troviamo il primo “problema” di interconnessione con le norme europee. L’Allegato IV indica, ad esempio per le pompe di calore, come requisito minimo per l’accesso agli incentivi, dei valori di COP e di GUE. Questi valori sono, come noto, valori di efficienza energetica puntuale, cioè riferiti ad un preciso ed unico punto di lavoro della pompa di calore. Dal 2013 i Regolamenti Europei (811/2013 e 813/2013) si riferiscono invece, per indicare l’efficienza di una pompa di calore o di una caldaia, il valore di efficienza energetica media stagionale calcolata sull’energia primaria, definito come “hs che tiene conto del funzionamento di un’intera stagione invernale e di tutta l’energia entrante all’apparecchio per fornire il servizio previsto (compresa l’energia elettrica riportata al valore di energia primaria). Questo calcolo definito dai Regolamenti Europei non è certamente privo di limiti e approssimazioni sulla valutazione complessiva, ma certo restituisce un valore più rappresentativo dell’effettiva efficienza che gli apparecchi di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria avranno durante tutto l’anno.

Sempre il Decreto n. 199/2021, infine, ha dato mandato al MiTE (Ministero della Transizione Energetica), di rivedere l’accesso agli incentivi definiti dal Conto Termico 2.0, da effettuarsi entro giungo 2022, cosa che, come noto, non è ancora avvenuta e i lavori su questo importante decreto sono ancora in corso (si veda in merito più avanti un dettaglio di questo meccanismo d’incentivazione).


europaRevisione della Direttiva RED II sull’uso di energia rinnovabile per il condizionamento

Il Regolamento Delegato (UE) 2022/759, pubblicato lo scorso maggio, modifica l’allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED) per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento.

Il Regolamento indica un metodo di calcolo secondo il quale può essere considerata come rinnovabile una quota parte dell’energia prodotta per il raffrescamento degli ambienti o dell’energia frigorifera di processo. Essendo un Regolamento e non una Direttiva, in via teorica il contenuto del Regolamento diviene operativo immediatamente nei vari Paesi comunitari. Sempre in via teorica, quindi, per il calcolo della percentuale di energia rinnovabile utilizzata negli impianti di climatizzazione, oltre a quella estratta dall’ambiente per il riscaldamento, si potrebbe calcolare anche quella sottratta all’ambiente durante il condizionamento. Tale possibilità però non è ancora chiara e quindi non applicabile (anche perché sarebbe necessario, per farlo, aggiornare tutta da normativa sulle modalità di calcolo della quantità di energia rinnovabile da conteggiare), e sono quindi in atto dei chiarimenti presso il Ministero, per capirne le modalità applicative. Per ora, quindi, questo Regolamento si dovrebbe applicare esclusivamente al calcolo delle quote di energia rinnovabile per il raggiungimento degli obiettivi nazionali nei confronti degli impegni europei.


europaRevisione della Direttiva EPBD (2018/844, che ha sostituito da Direttiva 2010/31)

Questa Direttiva è importante in quanto detta le principali regole circa l’efficienza energetica degli edifici. In vigore da qualche anno, è già stato steso un testo di revisione, presentato dalla Commissione Europea alla fine del 2021 e che ha sollevato molte osservazioni e alcune critiche circa i suoi contenuti.

E i nuovi articoli sono davvero tanti e potrebbero impattare in modo importante sia sulla progettazione che sui proprietari degli edifici. Nel testo di revisione, si legge ad esempio che tutti gli edifici pubblici dovranno essere riportati almeno alla Classe energetica F entro il 1° gennaio 2027, così come quelli privati non residenziali, mentre per quelli residenziali il termine sarà il 1° gennaio 2030.

La Commissione ha inserito nella proposta di revisione anche il concetto di “intelligenza dell’edificio”, cioè edifici in grado di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete, il tutto per migliorare l'efficienza energetica e la loro prestazione complessiva. Entro il 2025 dovrebbe essere messo a punto un Regolamento dedicato alla realizzazione pratica di questa funzione.

Anche lo schema delle APE (Attestazioni di Prestazione Energetica) saranno oggetto di revisione, per renderle più facilmente comprensibili e complete con altri dati utili all’utente finale, ad esempio i consumi di energia dell’edificio.

La revisione si spinge anche oltre, proponendo l’azzeramento degli incentivi per le caldaie alimentate a combustibili fossili, in quanto tecnologia non in grado di utilizzare energie rinnovabili. Per questo motivo, questa prescrizione non impatterà sulle pompe di calore elettriche e a gas.

La proposta di revisione della Direttiva pubblicata dalla Commissione Europea contiene altre modifiche, ma ricordiamo che questo documento, una volta approvato e pubblicato, dovrà essere recepito dai vari Stati Membri, con la facoltà di aderire ai contenuti in modo totale o anche solo parziale, in quanto il recepimento dovrà tenere conto delle varie condizioni politiche, economiche ed ambientali delle varie regioni.

La procedura di approvazione della Direttiva è ancora in atto e allo stato attuale non si conosce con esattezza neppure il periodo nel quale potrebbe essere rilasciata.


fgasRevisione del Regolamento n. 517/2014 (F-Gas)

L’attuale regolamento fornisce indicazioni e detta le regole per l’utilizzo di gas refrigeranti florurati climalteranti (HFC). La revisione in atto vorrebbe dovrebbe dettare disposizioni ulteriormente stringenti circa la riduzione dell’uso di gas refrigeranti e del loro impatto sul clima, richiamando il rispetto dell’Emendamento di Kigali nell’ambito del Protocollo di Montreal, con limitazioni alla produzione e al consumo di HFC e altri gas fluorurati anche oltre il 2030.

Nel testo della proposta, che è stata presentata il 5 aprile dalla Commissione Europea, vengono indicate le seguenti novità:

  • La riduzione della massima quantità di HFC che può essere immessa sul mercato al 2030, passando dal 21% attualmente in vigore, a circa il 5% rispetto ai valori del 2015.
  • L’obbligo di controlli periodici anche per impianti serviti da gas sintetici a basso GWP (ad esempio HFO) in base ai kg di refrigerante inserito in impianto e non in base alle TCO2eq.
  • L’estensione del divieto di immissione in commercio di alcune apparecchiature di refrigerazione e condizionamento aria che contengono refrigeranti con GWP superiore a 150 a partire dal 2024.
  • L’estensione del divieto di utilizzo per manutenzione e assistenza di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2020 anche ad apparecchiature con contenuto inferiore a 40TCO2eq.
  • L’istituzione di un “Portale F-Gas” per la gestione generale delle quote e delle imprese interconnesso con lo sportello unico dell’Unione europea per l’ambiente doganale, al fine di monitorare eventuali scambi illegali, indicando ai vari Stati di introdurre la gestione elettronica dei dati dei registri.

E’ quindi evidente l’intento da parte della Commissione di dare una forte spinta alla migrazione verso i refrigeranti a basso GWP (inferiori a 150) oggi già disponibili, ma per ovvi motivi ancora molto poco utilizzati.

Il contenuto della proposta di revisione del Regolamento è ora in fase di negoziazione tra gli Stati Membri e il Consiglio Europeo. Si stima la sua entrata in vigore per il gennaio 2024.


repubblica-italiana.svgRevisione del D.Lgs 16 febbraio 2016 – Conto Termico 2.0

Ai sensi del Decreto 199/2021 doveva essere pubblicato, entro la metà di questo anno, un nuovo decreto di revisione dell’importante maccanismo d’incentivazione definito Conto Termico 2.0, oggetto del Decreto del 2016. Sono diverse, infatti, le modifiche richieste per il calcolo degli incentivi, tra le quali quelli ottenibili dalle pompe di calore, che dovrebbero essere calcolati non più sui valori puntuali di prestazione energetica COP (per le pompe di calore elettriche) e GUE (per quelle a gas), ma sull’efficienza media stagionale “hs“.

Altre proposte sono poi state avanzate in occasione della revisione del decreto, quali l’introduzione di una nuova definizione di “sistema Ibrido Factory Made” e quella di pompa di calore bivalente.

I lavori di revisione del testo sono ancora in corso, anche con il supporto del CTI (comitato Termotecnico Italiano), delle Associazioni di categoria degli apparecchi interessati e di altri Enti tecnici interessati.

Nel corso dell’autunno appena iniziato forse potremo avere una indicazione più chiara sulle modifiche contenute del Conto Termico 3.0 che potrebbe vedere la luce entro il prossimo inverno.

E’ comunque è opportuno ricordare che il Conto Termico 2.0 continua ad essere operativo a tutti gli effetti e quindi accessibile secondo quanto previsto dall’attuale Decreto attuativo.


repubblica-italiana.svgRevisione del Decreto 26 giugno 2015 – Decreto Requisiti Minimi

A seguito della pubblicazione del decreto di recepimento dell’ultima Direttiva EPBD (D.lgs. 48/2020), sono stati avviati al Ministero della Transizione Energetica i lavori per l’aggiornamento del DM Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici (Decreto 26 giugno 2015).

Numerose le novità introdotte dalla Direttiva, tra cui nuove disposizioni di dettaglio riguardanti i sistemi tecnici per l’edilizia, finalizzate a favorire l’installazione, ove possibile, delle tecnologie più efficienti, sistemi avanzati di regolazione e controllo, nonché l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Il MiTE è da tempo al lavoro, nonostante i contenuti della revisione ad oggi non siano ancora stati resi noti alle Associazioni di categoria, interessate per ovvi motivi a capire quali sono gli indirizzi tecnici che il ministero intende prendere. Eppure, dopo circa 7 anni di applicazione del decreto, tante sono le richieste provenienti da diverse parti del Paese di revisione di diversi punti applicativi, per rendere questo decreto più aderente alle reali condizioni di funzionamento degli impianti e alle loro caratteristiche tecniche e funzionali.

Attendiamo quindi il testo della revisione del decreto che, secondo alcune fonti, dovrebbe vedere la luce prima della fine di questo anno.

Chiedi o commenta