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Decreto MiTE – Contenimento dei consumi di gas

Decreto MiTE – Contenimento dei consumi di gas

Sintesi dei contenuti del Decreto MiTE sul contenimento dei consumi energetici, firmato dal Ministro Cingolani il 6 ottobre 2022.

Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici alimentati a gas nel prossimo inverno

Nel corso della stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione sono ridotti di quindici giorni in riferimento al periodo di accensione e di 1 ora in riferimento alla durata giornaliera di accensione, che sarà comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23, al di fuori della zona F.

Nello specifico la riduzione del periodo di accensione è posticipata di 8 giorni e la data di fine anticipata di 7 a seconda delle diverse zone climatiche:

  • Zona A - 5 ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B - 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C - 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D - 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E - 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile.
  • Zona F - nessuna limitazione.

Edifici cui non si applicano le limitazioni orarie/temporali

Le limitazioni orarie e relative alla riduzione dei giorni non si applicano, tra gli altri, agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, per esigenze tecnologiche e di produzione.

Per quanto riguarda invece esclusivamente le riduzioni orarie, non si applicano:

  • a edifici adibiti ad uffici e assimilabili, attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, per la produzione di acqua calda e al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore opportuno;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento che consenta la programmazione della regolazione su almeno due livello di temperatura, purché il programmatore sia tarato su una temperatura pari a 16°C + 2°C di tolleranza al di fuori della durata giornaliera;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che siano dotati di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Deroghe per situazioni climatiche severe

Al di fuori dei periodi sopra indicati, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, è prevista la possibilità per le autorità comunali, con proprio provvedimento, di autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Abbassamento di 1 grado della temperatura massima negli edifici

Si prevede inoltre che, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori massimi di temperatura dell’aria nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare (come definiti dal DPR 74/2013) sia ridotta di 1°C, come di seguito:

  • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Nel caso in cui tale abbassamento non sia programmabile poiché gli edifici sono sprovvisti di un sistema di regolazione della temperatura, tale riduzione andrà effettuata seguendo le indicazioni fornite del vademecum dell’ENEA.

Vademecum ENEA

Al fine di agevolare l’attuazione delle previsioni, ENEA ha pubblicato un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.

Edifici cui non si applicano le limitazioni di temperatura

L’abbassamento di 1°C della temperatura massima non si applica a:

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

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