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Iperammortamento 2026 (varato con la Legge di Bilancio 2026)

Questa nuova misura dedicata alle imprese italiane, varata con la Legge di Bilancio n. 199/2025, sostituisce le precedenti misure di agevolazione fiscale Transizione 5.0 e 4.0, recependone parte delle impostazioni, ma con alcune novità, che hanno l’obiettivo di agevolare l’accesso a questa forma di finanza agevolata per le imprese che investono in tecnologia efficiente.

Questa agevolazione è attiva dal 1° gennaio 2026 e copre gli investimenti che vengono completati entro il 30 settembre 2028.

A differenza delle precedenti misure, l’iperammortamento consente una maggiorazione fiscale degli investimenti, agendo quindi sulla riduzione dell’imponibile fiscale, adottata per gli anni previsti di ammortamento del bene, a differenza di quanto previsto delle misure di Transizione, che erano basate sul credito d’imposta.

L’accesso è vincolato ad una specifica procedura in capo al GSE, al quale trasmettere domanda e documentazione a supporto, che prevede 3 fasi: una domanda preventiva, una di conferma e una di completamento dell’investimento.

Si sottolinea che ad oggi questa misura è in attesa di un decreto attuativo, che il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in ITaly) ha trasmesso all’inizio dell’anno al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) per il coordinamento prima della pubblicazione. Molto probabilmente, a seguito della pubblicazione, saranno necessari altri decreti direttoriali per la definizione dettagliata delle procedure di accesso alle agevolazioni.

Si possono però, fin da ora, fornire le indicazioni utili per una prima valutazione circa la portata economica e i vantaggi offerti da questa misura.

Indice della pagina

Webinar del 3 marzo 2026

Nel webinar “Iperammortamento: un rinnovato strumento per le imprese che vogliono innovare” viene presentato il nuovo regime di iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427–436, Legge 199/2025), che prosegue la politica di sostegno agli investimenti delle imprese sostituendo i precedenti crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0, con cui non è cumulabile. Si chiarisce la struttura dell’agevolazione: una maggiorazione figurativa del costo dei beni strumentali che consente di dedurre dal reddito d’impresa, solo ai fini IRES, un importo superiore al costo effettivo, distribuito lungo il normale periodo di ammortamento o, in caso di leasing, lungo la durata minima fiscale del contratto. Vengono illustrate le tre fasce di investimento (fino a 2,5 milioni, tra 2,5 e 10 milioni, tra 10 e 20 milioni di euro) e le corrispondenti percentuali di maggior deduzione (180%, 100%, 50%) con il relativo effetto sul risparmio IRES effettivo.

Sono dettagliati i soggetti beneficiari (tutti i titolari di reddito d’impresa in regola con sicurezza sul lavoro e contributi), le esclusioni (imprese in liquidazione o in procedure concorsuali, soggetti colpiti da sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001) e le caratteristiche che devono avere i beni: strumentali, nuovi, destinati a strutture produttive in Italia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. All’interno dei beni agevolabili, oltre ai beni materiali e immateriali “4.0”, le slide evidenziano gli impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, umidificazione/deumidificazione) e gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi determinati impianti fotovoltaici con requisiti tecnici specifici.

Viene chiarito il periodo di effettuazione degli investimenti (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028), il criterio di imputazione per competenza e il tema del “plafond” per fasce di investimento. Il relatore mostra come la maggiorazione operi in via extracontabile: a bilancio resta l’ammortamento ordinario, mentre l’iperammortamento si applica tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione, aumentando anche l’eventuale perdita fiscale riportabile in avanti. Una parte importante del webinar è dedicata agli oneri documentali e procedurali previsti dalle bozze di decreto attuativo: perizia asseverata o dichiarazione sostitutiva (sotto i 300.000 euro), documentazione di origine dei beni, certificazione contabile e triplice comunicazione al MIMIT tramite piattaforma GSE (preventiva, di conferma con acconto minimo del 20% e di completamento entro il 15 novembre 2028), con l’avvertenza che errori o omissioni possono compromettere la fruizione del beneficio.

Infine, vengono affrontati i temi della cumulabilità con altre agevolazioni (tra cui l’esempio numerico di combinazione con il Conto Termico 3.0, calcolando l’iperammortamento sul costo al netto dell’incentivo) e delle conseguenze in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati, distinguendo tra mancata sostituzione, sostituzione con beni di valore o caratteristiche analoghe/superiori e sostituzione con beni di valore inferiore, con diverso impatto sulla prosecuzione del beneficio.

Beneficiari

Possono accedere alla misura tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, aziende, società, ecc.), senza distinzioni di forma giuridica, settore economico, di dimensione o di regime contabile, che effettuano investimenti in determinati beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano.

La spettanza è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le tipologie di beni agevolati

L’iperammortamento è applicabile a 3 distinte tipologie di beni.

La prima riguarda i “beni materiali” strumentali nuovi, che sono elencati nell’Allegato IV delle Legge di Bilancio 2026. Questo elenco ha aggiornato quello presente nell’Allegato A della Legge 232/2016.

Nell’elenco troviamo:

  1. Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o da opportuni sensori e azionamenti: macchine utensili, robot, macchine motrici e operatrici, di movimentazione e sollevamento, confezionamento, pesatura e riconoscimento, stampanti 3D e tanti altri.
    In particolare, tra i beni aggiunti dalla Legge di Bilancio, troviamo gli impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione e/o deumidificazione).
  2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: sistemi di misura a coordinate e non, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali, strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti.
  3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »: banchi e postazioni di lavoro ergonomici, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, interfacce uomo-macchina, sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente (es: totem interattivi).
  4. Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

Le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

  • sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Nella seconda tipologia si trovano i beni immateriali, elencati nell’Allegato V: software, sistemi di gestione della supply chain, piattaforme digitali.

L’accesso all’agevolazione per l’acquisto dei beni suddetti, è subordinato al requisito di “inteconnessione” tra il bene e il sistema aziendale di gestione della produzione.

La terza tipologia comprende beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, purché i moduli fotovoltaici abbiano celle con rendimento almeno pari al 23,5%, oppure moduli bifacciali ad etero-giunzione con efficienza minima del 24%.

Requisiti dei beni

I beni previsti nell’Allegato IV devono essere interconnessi al sistema aziendale. Questa deve essere realizzata mediante:

  • controllo per mezzo di CNC e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotate di almeno due tra le 3 seguenti caratteristiche:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
  • integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Infine, tutti i beni che hanno accesso a questa agevolazione devono essere nuovi e prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo SEE (cioè Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste in una maggiorazione nell’ammortamento fiscale delle spese di acquisto effettivamente sostenute. La maggiorazione applicabile è suddivisa in 3 scaglioni, in base al costo di investimento:

Maggiorazione Investimento
180% Fino a 2,5 milioni di euro
100% Maggiore di 2,5 e fino a 10 milioni di euro
50% Maggiore di 10 e fino a 20 milioni di euro

Oltre i 20 milioni non è prevista maggiorazione.

Esempio:

un investimento pari a 100.000€ genera una base di ammortamento pari a: 100.000 (spesa effettiva) + 180.000 (maggiorazione del 180% di 100.000)= 280.000€.

La maggiorazione dell’ammortamento porta ad una riduzione dell’imponibile fiscale dell’azienda che in questo modo calcolerà le imposte (IRES) su una quota inferiore, quindi l’impresa pagherà meno.

Considerando una aliquota IRES del 24%, nell’esempio sopra esposto, si avrebbe una extra riduzione dell’imponibile di 180.000€ (oltre alla quota ordinaria), che porterebbe ad un beneficio economico di 43.200 €, pari al 43,2% della spesa sostenuta.

L’ammortamento del bene non avviene in un’unica soluzione, ma distribuendo le spese su più anni, come previsto nelle tabelle di ammortamento dei beni, stabilite dal Decreto MEF del 31.12.1988. Il numero di anni di ammortamento dipende dal tipo di impresa e dalla tipologia di investimento messo in atto.

Procedura di accesso

L’accesso alla misura, prevede 3 distinte fasi, che devono essere effettuate attraverso la piattaforma del GSE (Gestore Servizi Energetici) e che saranno esplicitate con appositi decreti direttoriali.

Fase 1. Comunicazione preventiva

L’impresa trasmette una comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa, della struttura produttiva, della tipologia d intervento e dell’ammontare degli investimenti nei beni, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese ed entro dieci giorni dalla ricezione, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (o invia una richiesta di integrazione).

Fase 2. Comunicazione di conferma.

Entro sessanta giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto per il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Fase 3. Comunicazione di completamento

Questa comunicazione va inviata al termine degli investimenti non oltre il 15 novembre 2028, allegando i documenti attestanti l’intervento, tra i quali la perizia tecnica asseverata, l’attestazione del bene Made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo SEE, la certificazione contabile e i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio.

Per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (beni materiali e immateriali) il cui costo unitario non supera i 300.000 €, la perizia asseverata può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Decadenza dell’agevolazione

Il diritto all’agevolazione decade totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

  1. nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione il bene viene venduto o destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  2. assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare;
  3. mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  4. false dichiarazioni o impossibilità di effettuazione dei controlli per cause imputabili ai beneficiari.

Cumulabilità

I benefici di questa misura sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che:

  • il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
  • non porti al superamento del costo sostenuto.

La base di calcolo per questa misura è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Esempio:
Costo intervento ammesso: 100.000 euro
Contributo ottenuto con altra agevolazione: 45.000 euro
Base di calcolo per maggiorazione dell’ammortamento: 100.000 – 45.000 = 55.000 euro
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del Piano Transizione 4.0.

Apertura della piattaforma GSE

L’apertura della piattaforma del GSE per l’inoltro delle comunicazioni preventive di agevolazione (fase 1) sarà regolata da uno o più decreti direttoriali da parte della Direzione Generale del MIMIT.

FAQ sull'Iperammortamento 2026

Che cos’è l’iperammortamento 2026?

L’iperammortamento 2026 è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese di maggiorare fiscalmente il costo di determinati beni strumentali agevolabili. Il beneficio si traduce in una riduzione dell’imponibile IRES lungo il normale periodo di ammortamento del bene.

Chi può accedere all’iperammortamento 2026?

Possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia e che risultano in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contributi previdenziali.

Quali beni rientrano nell’iperammortamento 2026?

L’agevolazione riguarda beni materiali strumentali nuovi 4.0, beni immateriali come software e piattaforme digitali e, nei casi previsti dalla misura, beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Tra i beni agevolabili possono rientrare anche impianti tecnologici funzionali ai processi produttivi, se conformi ai requisiti richiesti.

In cosa consiste concretamente il vantaggio fiscale?

L’iperammortamento consiste in una maggiorazione dell’ammortamento fiscale delle spese sostenute. Le aliquote previste sono pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, al 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni, e al 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Come si presenta la domanda per l’iperammortamento 2026?

L’accesso all’agevolazione prevede una procedura tramite piattaforma GSE articolata in tre fasi: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma con avanzamento dell’investimento e comunicazione di completamento finale con la documentazione richiesta.

L’iperammortamento 2026 è cumulabile con altri incentivi?

Sì, è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto e non copra le stesse quote di costo. Non è invece cumulabile con il Piano Transizione 4.0 per i medesimi investimenti agevolati.

Quando si perde il diritto all’agevolazione?

Il diritto all’agevolazione può decadere totalmente o parzialmente in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare, dichiarazioni non corrette, mancata conservazione dei documenti oppure vendita o trasferimento all’estero del bene senza le condizioni previste dalla norma.

Beneficiari degli incentivi/detrazioni

  Pubblica Amministrazione Privati e condomini Imprese Terziario Enti del Terzo Settore
Detrazioni fiscali 2026
Iperammortamento 2026
Conto Termico 3.0
ZES Unica
Nuova Sabatini

Hai bisogno di chiarimenti?

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