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Iperammortamento 2026 (varato con la Legge di Bilancio 2026)

Questa nuova misura dedicata alle imprese italiane, varata con la Legge di Bilancio n. 199/2025, sostituisce le precedenti misure di agevolazione fiscale Transizione 5.0 e 4.0, recependone parte delle impostazioni, ma con alcune novità, che hanno l’obiettivo di agevolare l’accesso a questa forma di finanza agevolata per le imprese che investono in tecnologia efficiente.

Questa agevolazione è attiva dal 1° gennaio 2026 e copre gli investimenti che vengono completati entro il 30 settembre 2028.

A differenza delle precedenti misure, l’iperammortamento consente una maggiorazione fiscale degli investimenti, agendo quindi sulla riduzione dell’imponibile fiscale, adottata per gli anni previsti di ammortamento del bene, a differenza di quanto previsto delle misure di Transizione, che erano basate sul credito d’imposta.

L’accesso è vincolato ad una specifica procedura in capo al GSE, al quale trasmettere domanda e documentazione a supporto, che prevede 3 fasi: una domanda preventiva, una di conferma e una di completamento dell’investimento.

Si sottolinea che ad oggi questa misura è in attesa di un decreto attuativo, che il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in ITaly) ha trasmesso all’inizio dell’anno al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) per il coordinamento prima della pubblicazione. Molto probabilmente, a seguito della pubblicazione, saranno necessari altri decreti direttoriali per la definizione dettagliata delle procedure di accesso alle agevolazioni.

Si possono però, fin da ora, fornire le indicazioni utili per una prima valutazione circa la portata economica e i vantaggi offerti da questa misura.

Beneficiari

  Pubblica Amministrazione Privati e condomini Imprese Terziario Enti del Terzo Settore
Detrazioni fiscali 2026
Iperammortamento 2026
Conto Termico 3.0
ZES Unica
Nuova Sabatini

Possono accedere alla misura tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, aziende, società, ecc.), senza distinzioni di forma giuridica, settore economico, di dimensione o di regime contabile, che effettuano investimenti in determinati beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano.

La spettanza è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le tipologie di beni agevolati

L’iperammortamento è applicabile a 3 distinte tipologie di beni.

La prima riguarda i “beni materiali” strumentali nuovi, che sono elencati nell’Allegato IV delle Legge di Bilancio 2026. Questo elenco ha aggiornato quello presente nell’Allegato A della Legge 232/2016.

Nell’elenco troviamo:

  1. Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o da opportuni sensori e azionamenti: macchine utensili, robot, macchine motrici e operatrici, di movimentazione e sollevamento, confezionamento, pesatura e riconoscimento, stampanti 3D e tanti altri.
    In particolare, tra i beni aggiunti dalla Legge di Bilancio, troviamo gli impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione e/o deumidificazione).
  2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: sistemi di misura a coordinate e non, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali, strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti.
  3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »: banchi e postazioni di lavoro ergonomici, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, interfacce uomo-macchina, sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente (es: totem interattivi).
  4. Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

Le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

  • sistemi di tele-manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Nella seconda tipologia si trovano i beni immateriali, elencati nell’Allegato V: software, sistemi di gestione della supply chain, piattaforme digitali.

L’accesso all’agevolazione per l’acquisto dei beni suddetti, è subordinato al requisito di “inteconnessione” tra il bene e il sistema aziendale di gestione della produzione.

La terza tipologia comprende beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, purché i moduli fotovoltaici abbiano celle con rendimento almeno pari al 23,5%, oppure moduli bifacciali ad etero-giunzione con efficienza minima del 24%.

Requisiti dei Beni

I beni previsti nell’Allegato IV devono essere interconnessi al sistema aziendale. Questa deve essere realizzata mediante:

  • controllo per mezzo di CNC e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotate di almeno due tra le 3 seguenti caratteristiche:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
  • integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Infine, tutti i beni che hanno accesso a questa agevolazione devono essere nuovi e prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo SEE (cioè Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste in una maggiorazione nell’ammortamento fiscale delle spese di acquisto effettivamente sostenute. La maggiorazione applicabile è suddivisa in 3 scaglioni, in base al costo di investimento:

Maggiorazione Investimento
180% Fino a 2,5 milioni di euro
100% Maggiore di 2,5 e fino a 10 milioni di euro
50% Maggiore di 10 e fino a 20 milioni di euro

Oltre i 20 milioni non è prevista maggiorazione.

Esempio:

un investimento pari a 100.000€ genera una base di ammortamento pari a: 100.000 (spesa effettiva) + 180.000 (maggiorazione del 180% di 100.000)= 280.000€.

La maggiorazione dell’ammortamento porta ad una riduzione dell’imponibile fiscale dell’azienda che in questo modo calcolerà le imposte (IRES) su una quota inferiore, quindi l’impresa pagherà meno.

Considerando una aliquota IRES del 24%, nell’esempio sopra esposto, si avrebbe una extra riduzione dell’imponibile di 180.000€ (oltre alla quota ordinaria), che porterebbe ad un beneficio economico di 43.200 €, pari al 43,2% della spesa sostenuta.

L’ammortamento del bene non avviene in un’unica soluzione, ma distribuendo le spese su più anni, come previsto nelle tabelle di ammortamento dei beni, stabilite dal Decreto MEF del 31.12.1988. Il numero di anni di ammortamento dipende dal tipo di impresa e dalla tipologia di investimento messo in atto.

Procedura di accesso

L’accesso alla misura, prevede 3 distinte fasi, che devono essere effettuate attraverso la piattaforma del GSE (Gestore Servizi Energetici) e che saranno esplicitate con appositi decreti direttoriali.

Fase 1. Comunicazione preventiva

L’impresa trasmette una comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro, dei dati identificativi dell’impresa, della struttura produttiva, della tipologia d intervento e dell’ammontare degli investimenti nei beni, nonché dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese ed entro dieci giorni dalla ricezione, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (o invia una richiesta di integrazione).

Fase 2. Comunicazione di conferma.

Entro sessanta giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto per il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Fase 3. Comunicazione di completamento

Questa comunicazione va inviata al termine degli investimenti non oltre il 15 novembre 2028, allegando i documenti attestanti l’intervento, tra i quali la perizia tecnica asseverata, l’attestazione del bene Made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo SEE, la certificazione contabile e i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio.

Per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (beni materiali e immateriali) il cui costo unitario non supera i 300.000 €, la perizia asseverata può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Decadenza dell’agevolazione

Il diritto all’agevolazione decade totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

  1. nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione il bene viene venduto o destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  2. assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare;
  3. mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  4. false dichiarazioni o impossibilità di effettuazione dei controlli per cause imputabili ai beneficiari.

Cumulabilità

I benefici di questa misura sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che:

  • il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
  • non porti al superamento del costo sostenuto.

La base di calcolo per questa misura è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Esempio:
Costo intervento ammesso: 100.000 euro
Contributo ottenuto con altra agevolazione: 45.000 euro
Base di calcolo per maggiorazione dell’ammortamento: 100.000 – 45.000 = 55.000 euro
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del Piano Transizione 4.0.

Apertura della piattaforma GSE

L’apertura della piattaforma del GSE per l’inoltro delle comunicazioni preventive di agevolazione (fase 1) sarà regolata da uno o più decreti direttoriali da parte della Direzione Generale del MIMIT.

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