RED III e D.Lgs. 5/2026: novità per edifici, impianti e FER
Il recepimento italiano della Direttiva RED III segna un passaggio importante per chi progetta, installa o riqualifica impianti di climatizzazione. Con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026, cambia il quadro degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici e si aggiornano anche diversi requisiti tecnici legati agli incentivi. Il punto centrale è semplice: da oggi, e ancor più dal 3 agosto 2026 per molte applicazioni, le FER (Fonti di Energia Rinnovabile) entrano in modo più deciso nei progetti di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni rilevanti e perfino nelle ristrutturazioni importanti degli impianti termici.
Questo articolo riassume e organizza i contenuti principali emersi nel webinar “RED III on stage: cosa sapere oggi per non inseguirla domani”, con un taglio pratico pensato per progettisti, installatori, consulenti energetici e operatori del settore HVAC. L’obiettivo è chiarire che cosa cambia davvero, dove si concentrano le novità più rilevanti e quali conseguenze operative potrebbero avere già nei prossimi mesi.
Indice
- Che cos’è la RED III e perché conta per il settore HVAC
- I target europei e italiani sulle fonti rinnovabili
- Nuove quote FER negli edifici: cosa cambia dal 2026
- Nuove definizioni di ristrutturazione: primo livello, secondo livello e impianto termico
- Obbligo di fotovoltaico: quando si applica e con quali valori
- Deroghe, impossibilità tecnica ed economica
- Effetto Joule: la novità più discussa del decreto
- Requisiti tecnici per l’accesso agli incentivi
- Sistemi ibridi, bivalenti e pompe di calore add-on
- FIRE e nuove prospettive sulla qualificazione di progettisti e installatori
- Cosa devono fare oggi progettisti, installatori e imprese
- Conclusioni
Che cos’è la RED III e perché conta per il settore HVAC
La RED III è la Direttiva UE 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che modifica in modo sostanziale il D.Lgs. 199/2021, cioè il provvedimento con cui era stata recepita la precedente RED II. Per il mondo della climatizzazione, la novità non è solo normativa: è soprattutto progettuale. Le rinnovabili non vengono più trattate come un’aggiunta opzionale, ma diventano un requisito sempre più strutturale nella definizione dell’impianto e dell’intervento edilizio.
La logica del decreto è coerente con i due grandi obiettivi europei richiamati anche nel webinar: da un lato la neutralità climatica al 2050, dall’altro il rafforzamento della sicurezza energetica. In altre parole, non si tratta soltanto di “decarbonizzare”, ma anche di ridurre la dipendenza da approvvigionamenti esterni e rendere più resilienti i sistemi energetici nazionali. Per questo la RED III insiste in modo particolare su riscaldamento, raffrescamento, edilizia, industria, trasporti e reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
I target europei e italiani sulle fonti rinnovabili
La direttiva alza il target europeo delle FER nei consumi finali lordi di energia dal precedente 32% al 42,5% vincolante entro il 2030, con un obiettivo indicativo ulteriore che punta al 45%. All’Italia è stato assegnato un target complessivo del 39,4% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo entro il 2030. Questo risultato deve essere raggiunto lavorando su quattro settori chiave: riscaldamento e condizionamento, edifici, industria, combustibili e carburanti.
Nel webinar è stato ricordato anche che, per il settore del riscaldamento e raffrescamento, la crescita richiesta diventa più intensa proprio negli anni che abbiamo davanti: dopo un incremento medio annuo di 0,8 punti percentuali fino al 2025, dal 2026 al 2030 il ritmo richiesto sale a 1,1 punti percentuali annui. Per gli edifici, l’obiettivo indicato è arrivare ad almeno il 40,1% di energia rinnovabile entro il 2030, soprattutto attraverso tecnologie come fotovoltaico su tetto, comunità energetiche, pompe di calore e solare termico.
Un altro passaggio rilevante riguarda l’industria, dove la direttiva richiede una crescita media annua della quota rinnovabile di 1,6 punti percentuali fino al 2030. In questo contesto rientra anche il tema dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, gli RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin - combustibili rinnovabili di origine non biologica), con particolare riferimento all’idrogeno verde prodotto da elettrolisi, il cui utilizzo dovrà aumentare fino al 42% entro il 2030. In aiuto a questo target la Commissione Europea ha approvato, il 31 marzo scorso, il piano italiano da 6 miliardi di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per industria e trasporti.
Dove siamo oggi: l’Italia è ancora lontana dai target
Uno degli aspetti più interessanti del webinar è il confronto tra gli obiettivi e la situazione reale. Secondo i dati richiamati nelle slide, nel 2024 l’Italia si colloca al 19,5% di quota FER complessiva, molto lontano dal 39,4% da raggiungere entro il 2030. Il messaggio è chiaro: il problema non è solo fissare target più ambiziosi, ma cambiare davvero traiettoria.
Ancora più significativo è il focus sul comparto termico: proprio il settore dell’energia termica è quello che sta progredendo meno rispetto a quanto necessario. Questo spiega perché il decreto RED III interviene in modo così deciso sugli impianti di climatizzazione e sulle quote FER obbligatorie negli edifici: è qui che si gioca una parte importante del recupero necessario per avvicinare il Paese ai suoi obiettivi.
Nuove quote FER negli edifici: cosa cambia dal 2026
L’allegato III del D.Lgs. 5/2026 è uno dei punti più rilevanti per il settore HVAC, perché ridefinisce gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili negli edifici. Il principio generale è che le FER non riguardano più soltanto i nuovi edifici o alcune ristrutturazioni importanti, ma entrano in gioco anche in interventi che finora non avevano vincoli così espliciti, come le ristrutturazioni di secondo livello e le ristrutturazioni degli impianti termici. Per i progetti la cui richiesta del titolo edilizio è presentata 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, cioè dal 3 agosto 2026, questi nuovi obblighi diventano operativi.
Nuove costruzioni
Per gli edifici di nuova costruzione non cambia l’impostazione generale già nota dal D.Lgs. 199/2021: resta il 60% di FER per la somma dei fabbisogni di riscaldamento, condizionamento e acqua calda sanitaria, e resta il 60% anche per la sola ACS. Rimane inoltre il criterio legato alla superficie in pianta dell’edificio per il dimensionamento del fotovoltaico.
Ristrutturazioni importanti di primo livello
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello viene fissato l’obbligo di copertura del 40% di FER della somma dei fabbisogni di riscaldamento, condizionamento e ACS, oltre al 40% per la sola ACS. Anche in questo caso entra in gioco il fotovoltaico, con un coefficiente ridotto rispetto alla nuova costruzione ma comunque obbligatorio. Si tratta di un passaggio importante perché rende più stringente l’integrazione impiantistica nei grandi interventi di riqualificazione.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello
La vera novità è l’introduzione dell’obbligo FER anche per le ristrutturazioni importanti di secondo livello. In questo caso il decreto richiede almeno il 15% del fabbisogno di riscaldamento e condizionamento coperto da fonti rinnovabili. Non viene invece richiesta una quota specifica sulla sola ACS. Il cambiamento è tutt’altro che marginale: fino a oggi, per questa tipologia di interventi, non esisteva un obbligo equivalente.
Ristrutturazioni degli impianti termici
Ancora più rilevante, almeno per il settore impiantistico, è l’introduzione del 15% di FER anche nelle ristrutturazioni degli impianti termici, sempre limitatamente a riscaldamento e condizionamento. Questo significa che non basta più ragionare sul generatore in modo isolato: in molti casi occorrerà valutare come integrare davvero una quota rinnovabile, perché una semplice sostituzione con una tecnologia non rinnovabile rischia di non essere sufficiente a soddisfare il nuovo quadro normativo.
Nuove definizioni: primo livello, secondo livello e ristrutturazione di impianto termico
Per capire davvero l’impatto del decreto non basta leggere le nuove percentuali. Bisogna anche capire come cambiano le definizioni operative, richiamate dal Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025 e riprese nel webinar. È qui che si gioca una parte decisiva della corretta classificazione degli interventi.
Quando una ristrutturazione è di primo livello
La ristrutturazione importante di primo livello richiede due condizioni congiunte: l’intervento sull’involucro deve superare il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio. In pratica, fare un grande cappotto senza mettere mano in modo coerente all’impianto non basta per rientrare automaticamente nel primo livello.
Quando una ristrutturazione è di secondo livello
La ristrutturazione importante di secondo livello riguarda invece interventi sull’involucro superiori al 25% della superficie disperdente lorda complessiva e può interessare oppure no l’impianto termico. Questo “può” è fondamentale: crea uno spazio progettuale più ampio, ma introduce anche nuovi obblighi FER che prima non esistevano.
Quando si parla davvero di ristrutturazione dell’impianto termico
Forse la novità più delicata è proprio nella definizione di ristrutturazione dell’impianto termico. C'è un cambio di impostazione rispetto al passato: mentre prima si ragionava su modifica del generatore più modifica del circuito di distribuzione più modifica del sistema di emissione, ora il criterio diventa più ampio. La modifica sostanziale può riguardare il sistema di produzione insieme ai sistemi di distribuzione e/o di emissione. Quel “e/o” può avere conseguenze molto pratiche, perché amplia i casi in cui un intervento può essere letto come ristrutturazione dell’impianto termico.
In termini operativi, questo significa che non sempre sarà sufficiente dire “sto solo cambiando il generatore”. In alcuni casi, se si interviene in modo sostanziale anche sulla sola distribuzione oppure sulla sola emissione, l’intervento potrà ricadere nella ristrutturazione dell’impianto termico e far scattare l’obbligo del 15% di FER. È un punto che merita grande attenzione in fase progettuale e documentale.
Fotovoltaico obbligatorio: cosa cambia per edifici nuovi ed esistenti
Il decreto conferma l’obbligo di installazione del fotovoltaico sui nuovi edifici e lo estende anche agli interventi su edifici esistenti. Per le nuove costruzioni continua a valere il coefficiente K pari a 0,050, da moltiplicare per la superficie in pianta dell’edificio (in metri quadrati) per determinare la potenza minima (in kW) dell’impianto fotovoltaico.
La novità è che per le ristrutturazioni di edifici esistenti entra in gioco il coefficiente 0,025 sulla superficie in pianta. Questo vuol dire che il fotovoltaico non è più un tema confinato ai soli edifici nuovi o alle riqualificazioni più pesanti: dal 3 agosto 2026 può diventare parte integrante anche di interventi che finora erano letti soprattutto in chiave edilizia o impiantistica.
Un effetto molto concreto: fare solo cappotto, soprattutto oltre una certa soglia di superficie disperdente, potrebbe non bastare più. In molti casi il progetto dovrà includere anche una quota rinnovabile, e quindi spesso anche fotovoltaico e una tecnologia impiantistica coerente con i nuovi obblighi.
Deroghe, impossibilità tecnica ed economica
Il decreto non ignora i casi in cui l’integrazione delle rinnovabili sia oggettivamente problematica. Sono previste deroghe per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento in grado di coprire interamente il fabbisogno di climatizzazione, per gli edifici temporanei destinati a essere rimossi entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori e per gli edifici pubblici nella disponibilità delle forze armate.
Inoltre, il progettista può evidenziare l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica a rispettare gli obblighi di integrazione FER, ma questa non può essere una formula generica. La relazione deve dettagliare la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili. Dove la relazione ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005 non sia dovuta, la comunicazione va comunque resa al Comune secondo le modalità individuate. In altre parole: la deroga esiste, ma va motivata in modo serio e documentato.
L’effetto Joule: la novità più discussa
Uno dei passaggi che ha suscitato più attenzione riguarda l’articolo 29, comma 1. Il decreto conferma che gli obblighi FER e FV non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica destinata ad alimentare dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule. Tuttavia introduce una deroga: l’eccezione vale per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.
Tradotto in termini pratici, il tema è questo: in edifici molto performanti, l’uso di sistemi elettrici a effetto Joule potrebbe rientrare nel perimetro ammesso. Ma il punto è controverso, anche perché si evidenzia un potenziale contrasto con quanto riportato nel Decreto Requisiti Minimi 2025, che continua a escludere l’energia elettrica rinnovabile dal conteggio per la produzione di calore con effetto Joule. È uno di quei passaggi destinati a generare approfondimenti interpretativi, chiarimenti applicativi e probabilmente anche dibattito tra tecnici e operatori.
Requisiti tecnici per l’accesso agli incentivi
L’allegato IV del decreto aggiorna i requisiti minimi per gli impianti che accedono agli incentivi. Il tema non riguarda solo la conformità tecnica dei generatori, ma anche alcuni obblighi impiantistici accessori che diventano indispensabili per non perdere l’accesso al beneficio.
Valvole termostatiche obbligatorie
Per interventi che includono pompe di calore, impianti a biomassa, sistemi ibridi e impianti solari termici realizzati anche a copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è prevista l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica, oppure di altra regolazione modulante sulla portata, su tutti i corpi scaldanti. Le eccezioni riguardano i casi in cui la soluzione sia inequivocabilmente non fattibile, i locali dotati di centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti e gli impianti progettati con temperatura media del fluido termovettore inferiore a 45 °C.
Pompe di calore elettriche e a gas
L’accesso agli incentivi per le pompe di calore è subordinato al rispetto dei requisiti Ecodesign nella zona climatica “average”. Per le pompe di calore elettriche rilevano i parametri di efficienza stagionale come ηs e SCOP; per le pompe di calore a gas si guarda invece a ηs e SPER. Il webinar sottolinea inoltre che questi criteri sono di fatto allineati con quelli già utilizzati nel Conto Termico 3.0, rendendo il quadro più coerente per chi lavora già con queste tecnologie.
Caldaie a condensazione e sistemi combinati
Le caldaie a condensazione continuano a rilevare non tanto come tecnologia autonoma incentivabile, quanto come componente di sistemi ibridi o bivalenti. I requisiti minimi sono hs maggiore del 90% per apparecchi con potenza nominale inferiore a 400 kW e h100 maggiore del 98% per apparecchi oltre i 400 kW. Anche qui il messaggio è chiaro: il generatore deve rientrare in un sistema più evoluto e coordinato, non essere considerato come elemento isolato.
Sistemi ibridi, bivalenti e pompe di calore add-on
Il decreto distingue in modo chiaro tra sistemi Factory Made, sistemi bivalenti e pompe di calore add-on. Nei sistemi Factory Made il rapporto tra potenza termica della pompa di calore e della caldaia deve essere inferiore o uguale a 0,5; la pompa di calore e la caldaia devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalle rispettive tabelle dedicate.
Nei sistemi bivalenti, invece, non è richiesto il rapporto 0,5. Ciò che diventa essenziale è la termoregolazione evoluta e l’asseverazione tecnica che garantisca compatibilità e dialogo tra i due generatori. Questo aspetto è particolarmente importante quando pompa di calore e caldaia appartengono a costruttori diversi.
Le pompe di calore add-on rappresentano infine la logica dell’integrazione su una caldaia a condensazione esistente, purché la caldaia abbia non più di 5 anni. In linea generale sono ammesse pompe di calore aria-acqua o acqua-acqua; le aria-aria restano relegate a casi particolari, quali la presenza di vincoli architettonici. Anche qui servono compatibilità, controllo unificato e corretta documentazione tecnica.
FIRE e nuove prospettive per progettisti e installatori
Un altro punto da monitorare è il nuovo ruolo attribuito al FIRE, la Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia. Il decreto prevede che, con successivo provvedimento del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), vengano definiti sistemi di certificazione per installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento, sia in edilizia sia in industria e agricoltura, oltre che per installatori di fotovoltaico con accumulo e punti di ricarica. Il FIRE dovrà poi pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco dei soggetti certificati e predisporre una relazione sull’adeguatezza del numero di installatori formati rispetto agli obiettivi del PNIEC.
Il tema, oggi, è ancora aperto: non è ancora del tutto chiaro come questi nuovi sistemi si coordineranno con gli attestati e i percorsi già esistenti. Ma il messaggio di fondo è inequivocabile: con l’aumento del peso delle FER, formazione e qualificazione diventano una leva strategica, non solo un adempimento formale.
Cosa devono fare oggi progettisti, installatori e imprese
Per i progettisti
Il primo compito è rileggere con attenzione le definizioni degli interventi. La classificazione corretta tra primo livello, secondo livello, ristrutturazione dell’impianto termico e semplice riqualificazione energetica non è più una questione teorica: determina percentuali FER, obblighi fotovoltaici, verifiche da eseguire e soluzioni tecnologiche praticabili.
Il secondo compito è impostare fin da subito una progettazione integrata, perché l’idea di trattare involucro, generazione e rinnovabili come elementi separati diventa sempre meno sostenibile.
Per gli installatori
Gli installatori devono prepararsi a una maggiore attenzione sui dettagli di impianto, sui sistemi di regolazione, sulla documentazione per l’accesso agli incentivi e, con ogni probabilità, anche sui futuri percorsi di certificazione e aggiornamento. Il decreto indica una direzione precisa: più rinnovabili significa anche più competenze richieste in fase esecutiva.
Per imprese e committenti
Per imprese, investitori e utenti finali il punto è capire che il costo iniziale non può più essere valutato prescindendo dal quadro normativo. In molti casi, da agosto 2026, non sarà più possibile limitarsi alla sostituzione “secca” del generatore o a un intervento edilizio parziale senza considerare la quota FER, il fotovoltaico e la compatibilità complessiva del sistema edificio-impianto. Chi si muove in anticipo potrà progettare meglio; chi aspetta rischia invece di inseguire le regole quando saranno già diventate vincolanti.
Conclusioni
La RED III, nella sua traduzione italiana, non è un semplice aggiornamento normativo. È una revisione del modo in cui si devono leggere gli interventi su edifici e impianti. Le nuove quote FER, l’estensione dell’obbligo di fotovoltaico, l’attenzione alle definizioni di ristrutturazione, i requisiti tecnici per gli incentivi e il rafforzamento del ruolo della formazione tecnica spingono tutti gli operatori del settore HVAC verso una progettazione più integrata e più consapevole.
Il punto, in fondo, è proprio quello suggerito dal titolo del webinar: capire oggi che cosa cambia serve a non inseguire domani un quadro normativo che sta accelerando. E nel mondo della climatizzazione, dove le decisioni progettuali hanno effetti tecnici, economici e autorizzativi molto concreti, arrivare preparati farà una differenza enorme.
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