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Regolamento UE 2022/1854 sulla riduzione dei consumi di energia elettrica

Regolamento UE 2022/1854 sulla riduzione dei consumi di energia elettrica



La tematica dell’energia e dei costi ad essa associati ormai da diversi mesi riveste un ruolo primario all’interno del dibattito pubblico. In quest’ultimo periodo numerosi provvedimenti sono stati adottati a livello comunitario e nazionale, per attenuare gli effetti sui consumatori finali.
A completamento degli interventi per salvaguardare le disponibilità di gas metano ed affrontare il caro energia, venerdì 7 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento 2022/1854 contenente una serie di misure per ridurre i consumi dell’energia elettrica, almeno per un periodo temporale limitato. Di seguito una breve sintesi dei punti cardine del Regolamento Europeo.

Per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia vengono proposte misure temporanee orientate a:

  1. Ridurre il consumo di energia elettrica → Ciascuno stato membro si adopera per ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10% da novembre 2022 a marzo 2023, rispetto ai consumi dei corrispondenti mesi di riferimento. Contemporaneamente, a partire dal mese di dicembre devono essere individuate circa 290 ore di picco dei consumi di elettricità durante le quali venga raggiunta una diminuzione media della domanda del 5%. Ogni Stato può optare per percentuali differenti, purché l’energia risparmiata complessivamente sia la medesima. Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi suddetti, anche ampliando misure nazionali già in essere.
  2. Introdurre un tetto su alcuni ricavi → I ricavi di mercato di alcuni produttori di energia elettrica sono limitati ad un massimo di 180€/MWh prodotto. Tale tetto si applica ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da eolico, solare termico e fotovoltaico, geotermico, idroelettrico, biomassa, rifiuti, nucleare, lignite, prodotti del petrolio greggio e torba.
  3. Consentire interventi pubblici a sostegno delle PMI → In deroga alle norme dell’Unione in materia, gli stati membri possono fissare il prezzo per la fornitura di energia elettrica alle PMI e, in via temporanea, disporlo inferiore ai costi.
  4. Istituire delle norme per un contributo di solidarietà temporaneo → Gli utili eccedenti generati da imprese che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio.

Entro il 1 dicembre 2022 gli Stati Membri dovranno comunicare alla Commissione le misure previste per conseguire tale riduzione della domanda. È verosimile, pertanto, che il provvedimento contenente tali misure figuri tra le priorità del prossimo Governo italiano.

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